Interesse e vantaggio nei reati ambientali colposi

In tema di reati ambientali colposi, così come nel campo dei delitti in materia di sicurezza sul lavoro, secondo la recente pronuncia della Cassazione (n. 3157 del 27.1.2020) l’interesse o il vantaggio della società si individuano sia nel risparmio di spesa, che nella velocizzazione dei tempi di lavorazione.
Nel caso di specie, una società, chiamata a rispondere del superamento dei valori soglia nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), era stata condannata in primo e secondo grado.
Nel ricorso di legittimità la difesa della società aveva evidenziato come fosse mancato un accertamento in concreto dell’interesse o del vantaggio dell’ente per la mancata predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento.
La Suprema Corte, nel rigettare l’impugnazione, ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale “l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva. Non va trascurato, del resto, che già questa Corte ha ritenuto che il ‘risparmio’ in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione”.

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