Coronavirus: vanno aggiornati DVR e MOG? Consigli in pillole

La diffusione del Coronavirus può incidere sulla necessità per le aziende di adottare le necessarie misure di prevenzione a tutela della salute dei propri dipendenti, soprattutto per quelli chiamati a trasferimenti fuori sede per ragioni di lavoro.
Giova ricordare che, a norma dell’art. 2087 c.c., “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (37 Cost.)”: trattasi di tutela che, ove mancante, può determinare a carico dell’imprenditore la consumazione dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose come conseguenza della violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, reati che a loro volta costituiscono il presupposto per la responsabilità delle società e degli enti ai sensi dell’art. 25 septies del Decreto Legislativo 231 del 2001.
Si impone dunque per le aziende la verifica dell’opportunità di procedere o meno con l’aggiornamento del DVR e del MOG, quanto al rischio da contagio, dopo aver adottato in ogni caso misure di prevenzione, da calibrare in relazione alla vicinanza o meno dell’ente alle zone rosse, quali:
– ricorso alla conference call;
– limitazione delle trasferte dei dipendenti a quelle strettamente indispensabili;
– chiusura di uffici non essenziali;
– rinvio dei corsi di formazione in azienda;
– restrizione delle riunioni con pluralità di presenze;
– consegna dei D.P.I. al personale.
Un notevole aiuto è costituito dalla Circolare della Regione Veneto nr. 2 del 3.3.2020, dal titolo “Covid-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.
Torna opportuno ricordare che i rischi ai quali è esposto un lavoratore sono quelli professionali, vale a dire quelli dipendenti dalle mansioni svolte nella propria attività lavorativa.
Fra questi rientrano anche i rischi biologici da Coronavirus?
Se l’attività produttiva alla quale è comandato il dipendente non provoca un incremento del rischio rispetto alla popolazione, allora non si può parlare di rischio legato alle singole mansioni: in tal caso non pare di dover suggerire un aggiornamento del DVR o del MOG.
Se, al contrario, il rischio di contagio rispetto alla popolazione è in attualità incrementato dall’espletamento delle mansioni (l’esempio più eclatante è quello degli operatori sanitari, ovvero dei dipendenti del trasporto aereo o ferroviario, ovvero di ulteriori altre categorie che possano entrare a contatto con persone contagiate), allora dovrà essere valutata l’opportunità di un aggiornamento dei menzionati documenti, in quanto la specifica attività svolta può implicare una maggiore possibilità di contrarre la malattia.
Fra le misure di prevenzione, efficace può risultare in questa fase il ricorso allo smart working (o “lavoro agile”).
Si tratta di una modalità di esecuzione del lavoro subordinato fissata dalla legge nr. 81 del 2017, senza identificazione del luogo e dell’orario di lavoro e con utilizzo di strumenti che consentano di eseguire la propria prestazione lavorativa “da remoto”.
Con il DPCM dell’1.3.2020 è stato consentito ai datori di lavoro, stante l’epidemia in atto, di applicare fino al 31.7.2020, anche al di fuori delle aree considerate zona rossa ed anche in assenza di un accordo scritto fra le parti, tale innovativa modalità lavorativa.

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